Tutele per chi compra casa: il conto deposito

Esistono delle tutele per chi compra casa? Da oggi, per fortuna, sì.
In base alla nuova legge sulla concorrenza n. 124/2017 è entrata in vigore dallo scorso 29 agosto la facoltà – da parte dell’acquirente di un immobile – di richiedere il deposito degli assegni versati quale pagamento del prezzo di vendita presso il notaio rogante fino alla data della trascrizione del contratto di compravendita.

In sostanza, i soldi per la vendita della casa devono rimanere depositati sul conto corrente del notaio fino all’effettivo passaggio di proprietà. Con questa nuova norma, si vuole tutelare da vari ipotetici rischi chi non trascrive il preliminare.
tutele per chi compra casa

Ma quali sono i rischi potenziali corsi fino ad oggi per chi ha acquistato dagli enti?

I rischi ai quali si andava incontro riguardano principalmente il lasso di tempo che intercorre tra la firma del rogito e la deposizione e registrazione dell’atto da parte del notaio, che certifica ufficialmente il passaggio di proprietà dell’immobile dal venditore al compratore.

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Il notaio, infatt, effettua le ispezioni sull’immobile normalmente a ridosso dell’atto, ma tra quella data e il giorno dell’effettuazione della trascrizione potrebbe verificarsi un gravame inaspettato (o voluto) a carico della parte venditrice (parliamo di una eventuale ipoteca, un pignoramento etc.), fino alla più remota ma verificabile possibilità che il venditore in modo fraudolente venda più volte lo stesso immobile a diversi acquirenti, con la conseguenza che tra essi prevale chi per primo trascrive l’atto e il denaro versato degli altri ipotetici acquirenti rimane in mano al venditore fraudolento.

Questo non è un problema nuovo, purtroppo si è  verificato in passato ed è stato tema di dibattito anche in sede notarile, perché in effetti l’atto di vendita non è da considerare andato a buon fine fino al momento della trascrizione da parte del Notaio. In realtà, occorre anche precisare che la gran parte dei casi di questo effettivamente accaduti hanno riguardato le compravendite dai costruttori, che spesso – dopo i preliminari di vendita – sono andati in fallimento, con il risultato che le case più volte vendute sono andate ad un solo acquirente più fortunato degli altri.

Con questa legge, rimanendo i soldi in mano al Notaio fino al definitivo passaggio di proprietà, l’acquirente viene tutelato con la possibilità di recuperare in qualsiasi momento la somma versata, poiché la stessa viene conservata sul conto corrente specifico del professionista sino al giorno del trasferimento tramite trascrizione dell’atto di compravendita. Da sottolineare che il notaio rogante non può rifiutarsi di custodire e tenere in deposito il saldo del prezzo che l’acquirente deve corrispondere al venditore fino a quando non sia eseguita la formalità della trascrizione della vendita immobiliare.

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