Mancata riconsegna immobile in locazione : il giusto indennizzo

Affrontiamo la sempre frequente situazioni della mancata riconsegna di un immobile a fine locazione da parte del locatario.

Partiamo dall’inciso che  nel contratto ( che ricordiamo deve essere sempre registrato all’agenzia delle entrate ) sia specificatamente indicata la data di scadenza del contratto, non è raro che il conduttore resti nell’immobile e che non lo rilasci alla scadenza prevista. Tanti possono essere i motivi ( e non tutti giustificabili) tralasciando quelli per motivi penali,   ci possono essere molteplici ragioni come ad esempio il fatto che l’inquilino abbia difficoltà economiche che gli impediscono di trovare una nuova locazione e un nuovo contratto,  oppure perché vi sono contestazioni sulla natura del contratto e sulla sua durata (che comunque ripetiamo devono essere chiaramente indicate nel contratto)  .

Locazione e danni da ritardata restituzione

Nel caso di una locazione di un immobile e del mancato rilascio del medesimo da parte del conduttore alla scadenza naturale del contratto, c’è una specifica disposizione di legge che regola i danni derivanti da questa circostanza “Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno (art. 1591 c.c.)”.

Pertanto, in base alla norma citata, al locatore spetta il canone pattuito nel contratto per tutto il periodo in cui il bene è occupato, nonostante sia spirata la data di riconsegna dell’immobile.

L’art. 1591 c.c. è in linea, quindi, con l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che, in via generale, dinanzi ad un’occupazione senza titolo di un immobile, riconosce a favore del proprietario un danno in re ipsa, cioè automatico, corrispondente al canone locativo del bene, anche quando vi siano difficoltà a provare la misura precisa del risarcimento “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (Cass. SS.UU sent. n. 33645/2022)”.

 

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