Tasse per chi vende casa

Una domanda che si pone sempre chi intendere mettere sul mercato il proprio immobile riguarda proprio le tasse. Specifichiamo subito che nella compravendita immobiliare le tasse e le spese notarili sono a carico della parte acquirente. Ma c’è la possibilità che la parte venditrice debba versare all’erario qualche imposta dovuta a plusvalenze e tempistiche. Vediamo, allora, in quali casi sono previste delle tasse per chi vende.
tasse per chi vende casa

Nello specifico, potrebbe scaturire – in caso di acquisto e rivendita dell’immobile nello stesso announa plusvalenza economica tra l’incasso ricavato della vendita percepito nell’anno e il prezzo di acquisto dell’immobile appena venduto. In altri termini, la plusvalenza concorre, insieme agli eventuali altri redditi del venditore, alla determinazione del suo reddito imponibile ai fini Irpef. Per il saldo di questa differenza si deve imputare nella categoria “redditi diversi” , se deriva da una vendita di un immobile acquistato da non più di cinque anni, e come tale verrà tassato con le normali aliquote Irpef (la plusvalenza va, quindi, dichiarata nel modello Unico o nel modello 730). Fanno eccezione a questa regola della plusvalenza gli immobili pervenuti per successione, quelli ricevuti in donazione, se, con riferimento alla persona che ha donato l’immobile, sono trascorsi cinque anni dall’acquisto.

Scopri anche quali documenti sono necessari per vendere casa e quanto vale il tuo immobile.

Tasse per chi vende casa: casi particolari

Per la tassazione di queste plusvalenze è previsto anche un sistema alternativo a quello “ordinario”: il venditore potrà richiedere al notaio – in sede di atto di compravendita – che sulle plusvalenze realizzate sia applicata un’imposta sostitutiva di quella sul reddito. Il notaio stesso provvederà  ad applicare e a versare l’imposta sostitutiva, ricevendo dal venditore la somma relativa, comunicando all’agenzia delle entrate i dati relativi alla compravendita.
In questo caso, l’aliquota d’imposta sostitutiva applicabile sarà pari al 20%.
Stesso discorso vale per la vendita di un immobile pervenuto da atto di donazione. Su questo tipo di vendita, per un immobile ricevuto in donazione da un parente o altra persona o situazione, dobbiamo richiamarci al decreto legge n. 223 del 2006 (4 luglio 2006), dove viene specificato che la plusvalenza che si viene a determinare è assoggettata a tassazione soltanto se non sono trascorsi 5 anni dal momento in cui il donante ha acquistato l’immobile a quello della sua cessione. Sulle plusvalenze realizzate con le cessioni poste in essere fino al 2 ottobre 2006, si applica l’aliquota dell’imposta sostitutiva del 12,5%
Si salvano dalle tasse per chi vende solo le plusvalenze su immobili pervenuti per successione o usucapione o adibiti ad abitazione principale, anche dai familiari del cedente, per la maggior parte del tempo trascorso dall’acquisto alla vendita.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *