Segnalazione certificata di agibilità: la Scia 2

Desiderate vendere casa, ma non disponete ancora del certificato di agibilità? Niente paura! In questo articolo cercheremo di capire proprio come affrontare il problema del certificato di agibilità di un immobile e cosa fare se ancora non lo avete.

Innanzi tutto, occorre sapere che disporre di questo certificato è fondamentale per mettere la casa sul mercato e, quindi, per poter siglare una compravendita; tuttavia anche chi desidera acquistare un immobile deve necessariamente accertarsi della presenza di questo certificato, prima di acquistare la casa.
certificato agibilità scia 2

Con l’entrata in vigore del Decreto legge 222/2016 – relativo all’11 dicembre 2016 –  denominato e più noto ai più come “Decreto SCIA 22, si è voluta attuare una semplificazione della normativa riguardante gli interventi edilizi e – in particolare – introdurre alcune importanti novità su temi complessi, come i regimi amministrativi, la modulistica necessaria e – per quel che ci riguarda direttamente  – anche per la nuova disciplina sulla Segnalazione certificata di agibilità di un immobile o di uno stabile.
Ciò che ci interessa – in questa sede specifica – è il certificato di agibilità necessario alla vendita, specie per immobili costruiti dopo il 1° settembre 1967 . In sostanza, con il decreto menzionato sopra, viene di fatto introdotta la possibilità di presentare una certificazione sottoscritta da un professionista abilitato, sotto la sua totale responsabilità, che asseveri la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e la conformità dell’opera al progetto presentato.

La Segnalazione certificata di agibilità è e rimane un documento da presentare entro 15 giorni dalla fine dei lavori di costruzione e sostituisce il certificato di agibilità. A livello di procedura non cambia niente rispetto al passato, ma viene spostata la responsabilità totale sul tecnico asseverante (overo il direttore dei lavori o il professionista abilitato, come ad esempio un architetto o un geometra ) la responsabilità della effettiva e reale sussistenza delle condizioni elencate sopra.


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