Certificato prevenzione incendi box auto

Un aspetto molto importante da tenere a mente quando si acquista un box, o un locale commerciale per avviare una nuova attività, è la presenza del Certificato Prevenzione Incendi (comunemente denominato CPI). Si tratta di un documento rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e che risponde alla normativa del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011, modificando il regolamento precedente presente nel D.M. 16/02/1982 .

Questo importante e indispensabile certificato è un insieme di norme, applicazioni e azioni da rispettare, che portano a rendere un deposito, un garage oppure un box auto ( tutti quei locali adibiti ad attività produttive o la classica attività commerciale), un luogo sicuro rispetto ai rischi derivanti da eventuale incendio.

La sicurezza del luogo oggetto del certificato è rivolta alla tutela delle persone, delle cose e dell’ambiente. A seguito di una nuova costruzione, o di lavori successivi alla costruzione, il tecnico (che dovrà tassativamente essere iscritto al proprio Albo Professionale  ad esempio se architetto o ingegnere) certificherà quanto di sua competenza con una redazione di tutta la documentazione tecnica progettuale e successivamente verrà richiesto un sopralluogo dei Vigili del Fuoco per la richiesta di Parere di Conformità Antincendio. Il tecnico certifica quanto di sua competenza e, solo dopo questa certificazione, si inoltra la richiesta per ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi.

Fondamentale sapere che qualsiasi modifica deve essere oggetto di analisi a cura del responsabile dell’attività stessa, al fine di valutarne la rilevanza o la non sostanzialità ai fini antincendio. Sulla base di questa analisi, si individuano gli adempimenti da espletare tra quelli stabiliti ai commi 6, 7 o 8 dell’art. 4 del d.m. 7 agosto 2012.

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In caso di necessità di rinnovo del Certificato Prevenzioni Incendi, ai sensi dell’art. 11, comma 5 del d.P.R. 151/2011, questo va fatto mediante attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio. In tale sede sarà possibile comunicare contestualmente la voltura secondo le modalità indicate all’art. 9 del d.m. 7 agosto 2012. Ricordate che se, ad esempio, un garage pubblico o un attività commerciale cambia titolare o proprietario, la voltura va comunicata al Comando dei Vigili del Fuoco direttamente al momento del subentro di un nuovo soggetto responsabile dell’attività, dovendo provvedere a questo punto alla redazione del nuovo Certificato.

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